I tre pilastri su cui poggiano le norme in materia di elezioni dei Consigli degli ordini

In tema di elezioni forensi, deve ritenersi che: 1) il divieto del terzo mandato stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 riguarda esclusivamente i mandati ultrabiennali consecutivi; 2) per la “ricandidatura” occorre considerare la durata oggettiva del mandato, che è quella legale (tendenzialmente) quadriennale, ovvero quella inferiore in caso di decadenza o scioglimento anticipato del COA, senza tener conto di vicende (“variabili non preventivabili”) riconducibili al Coa o ai suoi componenti, atte ad aumentare o ridurre il numero di giorni in cui il mandato è stato svolto; 3) dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 3 cit.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 04 Maggio 2023 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD, delibera
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment