In tema di impugnazione al CNF delle decisioni disciplinari dei consigli territoriali, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61 L. n. 247/2012 è riferibile alle impugnazioni avverso le “decisioni del consiglio distrettuale di disciplina”, mentre per quelle dei Consigli dell’Ordine trova applicazione, anche dopo la pubblicazione del Reg. CNF n. 2/2014 (1° gennaio 2015), il termine di 20 giorni previsto dall’art. 50 del RDL n. 1578/1933.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72 nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19653 del 24 luglio 2018.
In arg. cfr. pure Cassazione Civile (pres. Vessia, rel. Sabatini), SS.UU., sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, secondo cui i diversi termini previsti per l’impugnazione in sede disciplinare forense “non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 21 Giugno 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Marzo 2015 (sospensione)
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