In tema di impugnazione al CNF delle decisioni disciplinari dei consigli territoriali, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 61 L. n. 247/2012 è riferibile alle impugnazioni avverso le “decisioni del consiglio distrettuale di disciplina”, mentre per quelle dei Consigli dell’Ordine trova applicazione, anche dopo la pubblicazione del Reg. CNF n. 2/2014 (1° gennaio 2015), il termine di 20 giorni previsto dall’art. 50 del RDL n. 1578/1933.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72
NOTA:
In arg. cfr. pure Cassazione Civile (pres. Vessia, rel. Sabatini), SS.UU., sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, secondo cui i diversi termini previsti per l’impugnazione in sede disciplinare forense “non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza“.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 21 Giugno 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Maggio 2014 (sospensione)
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