I casi di astensione obbligatoria del giudice di cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo disciplinare, sono di stretta interpretazione in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30868 del 29 Novembre 2018 (respinge)
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