La legittimazione ad impugnare le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina spetta, nel caso di affermazione di responsabilità, all’incolpato e, per ogni decisione(*), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato stesso è iscritto, nonché al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Generale del Distretto della Corte di Appello ove ha sede il CDD che ha emesso la decisione. Ne consegue che, anche nel nuovo quadro normativo, l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 2 maggio 2016, n. 103
(*) NOTA:
Con riferimento all’inciso di cui in massima, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, secondo cui “Anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012), tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività“.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 02 Maggio 2016 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 15 Marzo 2013 (avvertimento)
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