Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati (ad esempio l’esponente o denunciante) non è ammissibile.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 30.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 22 Settembre 2012 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 14 Gennaio 2011 (archiviazione)
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