La Commissione, dopo ampia discussione congiunta con la Commissione per l’accesso e la formazione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
«1. L’art. 5, comma 1, del Regolamento prevede l’esonero dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, per i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché per i ricercatori con incarico d’insegnamento, fermo restando l’obbligo relativamente alla materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.
La portata della disposizione va correlata con la regola generale della libertà di scelta recata dal comma 4 dell’articolo 2 secondo la quale la formazione continua non deve necessariamente riguardare la totalità delle materie giuridiche (né lo potrebbe), essendo rimessa al singolo professionista la scelta del percorso formativo più confacente ai propri interessi ed alla propria attività (tenendo conto, naturalmente, delle disposizioni dell’art. 1 comma 3 e 2 comma 5 a proposito della formazione negli ambiti di esercizio di attività prevalente dei quali sia data comunicazione).
L’esonero quindi s’intende totale, sul presupposto che l’attività di ricerca ed insegnamento universitario implichi particolare costanza di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e competenze utili anche alla professione.
Il riferimento regolamentare alle “materie d’insegnamento” collega la formazione soltanto a tali materie, le sole che potranno essere oggetto di comunicazione quali settori di attività prevalente.
In altre parole ed in sostanza l’attività formativa non è richiesta al docente per il solo fatto che è tale, qualsiasi sia la branca di esercizio; a meno che non effettui dichiarazioni che equivalgano ad indicazioni sull’attività prevalente, nel qual caso occorre un supplemento di accertamento: la verifica della relazione tra materia insegnata ed attività prevalente. Un criterio per elaborare il giudizio di coerenza o di eccentricità (tra insegnamento ed attività prevalente) potrebbe essere quello di attingere alle declaratorie delle materie universitarie raggruppate (ad es. IUS 01 raccoglie tutte le materie civilistiche).
2. Nessun esonero è esplicitamente previsto dal Regolamento per i Consiglieri dell’ordine, nemmeno limitatamente all’ordinamento professionale e previdenziale ed alla deontologia. Risulta peraltro che alcuni Consigli territoriali dell’ordine abbiano previsto l’esonero, con riferimento all’area deontologica, con norme regolamentari integrative.
La partecipazione effettiva e documentata a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituite dal Consiglio dell’ordine (evento formativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b)) rileva per i partecipanti “in qualità di membro esterno”, secondo l’interpretazione fornita dalla relazione di accompagnamento al Regolamento (sub art. 3 n. 2), che la Commissione ritiene di poter confermare».
Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 11 Dicembre 2008- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera (quesito)
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