La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), con la precisazione che, ove il presupposto della stessa sia l’applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, questa deve essere definitiva (“non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello”). (Nel caso di specie trattavasi dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di cui all’art. 282 c.p.p.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 115 del 25 giugno 2022
(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 25 Giugno 2022 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 09 Settembre 2021 (sospensione cautelare)
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