I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione spetta al Giudice amministrativo, al quale il processo deve essere rinviato ex art. 59 1° co. L. 18/6/2009 n. 69.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 Luglio 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 30 Ottobre 2013 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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