I presupposti per la correzione degli errori materiali in ambito disciplinare

La correzione di errore materiale, anche in ambito disciplinare, è ammissibile allorquando si ravvisi una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, ovvero un contrasto tra la motivazione ed il dispositivo oppure un mero errore quantitativo nel dispositivo della decisione (Nel caso di specie, il ricorrente -invocando l’applicazione della sanzione disciplinare dal medesimo ritenuta applicabile secondo la disciplina previgente- chiedeva la correzione della sentenza CNF, pure impugnata in Cassazione per gli stessi motivi. In applicazione del principio di cui in massima, l’istanza di correzione è stata rigettata perché inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51

NOTA:
In tema di errore materiale, cfr. pure, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 23 Marzo 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Giugno 2013 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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