Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato (artt. 13 e 28 cdf). Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto. Infine, il dovere di segretezza e riservatezza non cessa alla conclusione dell’incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 93 del 4 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Dicembre 2020 (sospensione)
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