Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza n. 60 del 16 luglio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 14 Luglio 2016 (sospensione)
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