Il professionista è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Elementi del relativo illecito disciplinare sono quindi, da un lato, l’esistenza di un mandato professionale tra cliente e professionista e, dall’altro, che le notizie siano state riferite dal proprio assistito in funzione del mandato ricevuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato ed annullato la sanzione disciplinare comminatagli in primo grado).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 14 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Aprile 2014 (censura)
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