I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 42 L. 247/2012 e 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza n. 93 del 4 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Ottobre 2019 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 29 Ottobre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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