I periodi di sospensione cautelare e di quella penale vanno considerati nella quantificazione della pena conclusiva

Nella determinazione definitiva del periodo di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale occorre tener conto dell’eventuale periodo di sospensione già scontato medio tempore dal professionista per quei medesimi fatti in forza di decisione cautelare del COA ovvero di provvedimento interdittivo penale (Nel caso di specie, il COA determinava il periodo di sospensione a conclusione del procedimento disciplinare sottraendo il solo periodo di sospensione cautelare già scontato dall’incolpato, senza tenere altresì in considerazione il tempo di interdizione stabilita in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, sottraenedo dalla durata della sospensione disciplinare anche tale secondo periodo di tempo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 20 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 21 Settembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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