Il potere di sospensione cautelare dall’esercizio della professione appare configurabile in termini di ragionevolezza e congruità quando l’organo di governo dell’ordine locale è posto in condizione di valutare, a carico del professionista un quadro indiziario di tale gravità da consigliare il suo temporaneo allontanamento dalla professione. Ciò anche prima della adozione di una decisione da parte del giudice penale, ovvero potendosi soprassedere alla sospensione ed attendere che alla stregua di tale pronunzia, ove condannatoria, scaturisca l’adozione della iniziativa disciplinare del Consiglio. Non solo quindi è rimessa alla valutazione del Consiglio la determinazione del momento in cui si rende necessaria l’adozione del provvedimento cautelare ma non rileva, né la definitività della sentenza penale né tantomeno che sia decorso un arco di tempo consistente fra la condotta e l’adozione della misura stessa. Invero quest’ultimo elemento, di per sé solo, non è idoneo ad escludere la perdurante rilevanza delle esigenze cautelari e non incide sulla gravità dei fatti ascritti al professionista, essendo insufficiente ad attenuarne la rilevanza ed attualità, in relazione all’allarme sociale, determinato dal professionista con la sua condotta. (Rigetta il ricorso avverso delibera C.d.O. Monza, 22 giugno 2011).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 22 Giugno 2011 (sospensione)
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