I limiti deontologici all’ascolto del minore d’età da parte dell’avvocato

L’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. Inoltre, l’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. Infine, l’avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all’atto, fatto salvo l’obbligo della presenza dell’esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 251 del 15 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 251 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 4 del 01 Marzo 2018 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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