I limiti deontologici alla critica del provvedimento giudiziario

Ancorchè il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 193

NOTA:
In senso conforme, C.N.F. 22.10.2010 n. 101.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Alba, delibera del 02 Ottobre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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