Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF è ammesso solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (art. 36, comma 6, l. n. 247/2012); il vizio di motivazione è quindi ammesso nei limiti di cui all’art. 111 Cost. vale a dire negli stessi termini entro cui, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, è denunciabile in cassazione il vizio motivazione. Pertanto, la relativa censura può riguardare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Conseguentemente, in sede di legittimità, il ricorrente non può chiedere una revisione dell’accertamento di fatto, condotto dal CNF sulla scorta dei documenti di causa, e ciò anche con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo della suitas in relazione alla condotta costituente illecito disciplinare.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Varrone), SS.UU., ordinanza n. 26473 del 1° ottobre 2025
Vedi Requisitoria Procuratore generale
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 26473 del 01 Ottobre 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 83 del 28 Marzo 2025
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