Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l’inadeguatezza, l’insufficienza o la contraddittorietà dell’ “iter” argomentativo che sorregge il “decisum”, a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 8747, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Iannelli D (conf.)
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