La ratio dell’art. 68, co. 1, ncdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 21 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 23 Ottobre 2014 (avvertimento)
0 Comment