Nel giudizio di rinvio al CNF è ammessa la produzione di nuovi documenti quando la loro produzione sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Nel caso di specie, la produzione riguardava un documento che si è formatosi dopo la conclusione del giudizio originario svoltosi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile la produzione in sede di rinvio, ritenendo trattarsi di un documento rilevante ai fini della decisione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 161 del 20 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 20 Giugno 2025 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD, delibera
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