I limiti alla dialettica processuale: il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nell’intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva tacciato di infondatezza giuridica la tesi del Collega, perché “criminale” e “pregiudicato”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 129 del 17 luglio 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 17 Luglio 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 23 Giugno 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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