I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

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– codice: art. 48

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parere

Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito alla “possibilità di allegazione probatoria (corrispondenza intercorsa tramite posta elettronica certificata tra Avvocati in un giudizio di separazione), acquisita da un Avvocato, che non era costituito nel giudizio di separazione, nell’esercizio della propria funzione e delle prerogative di cui agli artt. 391 bis c.p.p. ossia quali informazioni difensive presso il collega civilista regolarmente costituito in quel giudizio, in un procedimento penale pendente nel quale ad uno degli ex coniugi vengono imputati i reati di cui agli art. 572, co. 2 e 629 c.p., costituendo la corrispondenza intercorsa tra colleghi perfezionamento e prova di un accordo”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 20 Aprile 2022

parere

Il COA di Bergamo chiede di sapere se “Il comma 2 dell’art. 48 del Codice deontologico forense [possa] essere interpretato nel senso che la produzione di corrispondenza intercorsa tra colleghi sia ammessa quando, recando la prova dello svolgimento delle trattative e della formazione dell’accordo, sia dall’avvocato utilizzata per dimostrare la validità ed efficacia del contratto e l’insussistenza di vizi del consenso”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 02 Novembre 2021

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 16 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Novembre 2014 (avvertimento)