I limiti al sindacato delle sentenze CNF ex art. 360, n. 5, c.p.c.

In forza dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi – Mancato espletamento del mandato professionale – Informazioni false al cliente – Trattenimento somme del cliente – Richiesta preventiva di compensi – Difesa di interessi contrastanti – Mancato adempimento delle obbligazioni assunte – Emissione effetti cambiari rimasti insoluti – Illecito deontologico – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Bonazzi Bruno), sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 16 Settembre 1996 (respinge) (cancellazione)
– Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Settembre 1994 (cancellazione)