L’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria – valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933 – ha carattere di esclusività, con la conseguenza della relativa incensurabilità in sede di legittimità ove sorretto da motivazione sufficiente.
Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6213/2005, n.27689/2005.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 11308 del 22 Maggio 2014 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 163 del 30 Settembre 2013
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