Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato una sentenza scrivendo nell’atto di appello: “le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state preconfezionate non già in conformità all’effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 10 Giugno 2014 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 08 Giugno 2011 (avvertimento)
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