I funzionari C.E. possono iscriversi all’albo anche senza avere un domicilio ‘effettivo’ in Italia e nel circondario del COA

Ai fini dell’art. 7 L. n. 247/2012 (secondo cui “l’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale”), i funzionari C.E., che stabiliscono la propria residenza in un Paese membro diverso da quello dove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio, sono considerati sia nel Paese di residenza che nel Paese di domicilio come domiciliati in quest’ultimo Paese se membro della Comunità, e ciò quand’anche non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del Consiglio dell’Ordine in cui chieda o abbia l’iscrizione, ai sensi dell’art. 52 del Trattato di Roma e del protocollo “sui privilegi e sulla immunità della C.E.” allegato al trattato di Bruxelles (Nel caso di specie, il COA aveva rigettato l’istanza di iscrizione all’albo non ravvisando la sussistenza del requisito del domicilio professionale in Italia).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Bertollini), sentenza n. 246 del 18 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 18 Dicembre 2020 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 30 Gennaio 2018 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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