I presupposti richiesti dall’art. 43 RDL n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora l’art. 60 L. n. 247/2012) per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono (rectius, erano): a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Berruti), sentenza del 6 giugno 2016, n. 146
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 06 Giugno 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Novembre 2013 (sospensione)
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