Secondo quanto disposto dalla Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012), i termini per presentare ricorso al CNF avverso i provvedimenti del COA in materia di iscrizione albi, elenchi e registri risultano differenti:
- 20 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di iscrizione (art. 17, comma 7, quarto periodo);
- 10 giorni per impugnare l’inerzia del COA che non abbia provveduto, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda (art. 17, comma 7, quinto periodo);
- 60 giorni per impugnare la cancellazione dall’albo (art. 17, comma 14);
- 30 giorni per impugnare il rigetto dell’istanza di reiscrizione (considerato il rinvio all’art. 61, disposto dall’art. 17, comma 18).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 91 del 4 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 65 del 13 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 04 Aprile 2025 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 2024 (cancellazione amm.va)
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