La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Patelli), sentenza n. 51 dell’11 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 11 Giugno 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera n. 22 del 06 Giugno 2017 (sospensione)
0 Comment