La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 92 del 4 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 04 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Dicembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29177 del 21 Dicembre 2020 (respinge)
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