La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 Giugno 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 37 del 19 Dicembre 2017 (radiazione)
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