Agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto, avuto riguardo alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, nonché alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, tenere altresì conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 12 Giugno 2019 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 37 del 19 Dicembre 2017 (radiazione)
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