La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti: se è vero che in linea astratta i modelli previsti dal codice penale non possono essere specificamente richiamati, certamente però nella determinazione della sanzione si deve tenere conto del concorso di più violazioni, ovvero della continuazione, ovvero ancora della plurioffensività della condotta, come pure vanno valutati i comportamenti processuali, le condotte antecedenti e successive alle violazioni, i precedenti disciplinari. In una parola la sanzione deve essere adeguata alla gravità dei fatti e tenere conto delle specifiche circostanze soggettive e oggettive che abbiano determinato o concorso a determinare l’infrazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3
NOTA:
Il principio di cui in massima trova ora esplicito conforto nell’art. 21 nuovo codice forense, attualmente in attesa di pubblicazione in GU.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 19 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 10 Luglio 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24282 del 14 Novembre 2014 (respinge)
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