A più piena garanzia dell’incolpato, il vigente codice deontologico forense tipizza la determinazione della sanzione disciplinare “nei casi più gravi” (art. 22). Tuttavia, anche nel sistema codicistico previgente era possibile individuare la sanzione disciplinare più adeguata al caso concreto avendo riguardo gli elementi previsti dall’art. 133 e dall’art. 133-bis cod. pen., che non integrano circostanze aggravanti in senso tecnico della fattispecie dell’illecito, vale a dire elementi accidentali, sia pure non indispensabili ai fini della sussistenza, della fattispecie sanzionatrice, limitando la propria incidenza sulla sua gravità e la propria rilevanza esclusivamente in quanto indici di questa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Giugno 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
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