I consigli forensi possono notificare i propri atti a mezzo PEC senza bisogno di effettuare le attestazioni di conformità previste per il processo civile

A partire dall’introduzione dell’art. 48 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”), la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici. Conseguentemente, i Consigli forensi (che sono enti pubblici non economici) hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (Nel caso di specie trattavasi della citazione a giudizio, notificata all’incolpato a mezzo posta elettronica certificata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 194 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 02 Marzo 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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