A partire dall’introduzione dell’art. 48 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”), la trasmissione del documento informatico a mezzo posta elettronica certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta, producendo pertanto gli stessi effetti giuridici. Conseguentemente, i Consigli forensi (che sono enti pubblici non economici) hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (Nel caso di specie trattavasi della citazione a giudizio, notificata all’incolpato a mezzo posta elettronica certificata).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 270 del 20 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 20 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera n. 5 del 05 Dicembre 2019 (sospensione)
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