A mente dell’art. 17, comma 10 lett. b) della legge professionale, il praticante deve essere cancellato dal Registro a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione, prosegue la richiamata disposizione, può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, e dunque per cinque anni calcolati a partire dal primo giorno del secondo semestre di tirocinio.
Si ritiene pertanto, conformemente al parere n. 84/2018, che il praticante possa richiedere la reiscrizione nel registro, al fine di esercitare il patrocinio sostitutivo per il periodo residuo.
Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 34 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 30 (quesito)
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