Deve in primo luogo rilevarsi come non risulti affatto pacifico che gli Ordini professionali possano essere ricompresi tra le figure soggettive di diritto pubblico richiamate dall’art. 1 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 (TU Pubblico impiego).
Da ciò prescindendosi va comunque osservato che la materia delle piante organiche degli Ordini professionali risulta disciplinata da fonti speciali (DPR 25.07.1997, n. 404).
Va in ogni caso osservato che la norma evocata nel quesito si riferisce esclusivamente a limitazioni relative ai trattamenti accessori del personale dipendente (quindi non all’intera retribuzione), e fa espresso riferimento al “personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. Ciò induce a ritenere che con tale locuzione ci si intenda riferire, nello specifico, a quelle unità di personale da assumere per ricoprire i posti in organico rimasti vacanti. A tale conclusione si può pervenire a maggior ragione, ove si consideri che nella fattispecie può riconoscersi un interesse pubblico connesso all’obbligo di assicurare il corretto funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina con il supporto del personale di segreteria necessario.
Al quesito deve pertanto rendersi risposta nel senso che la disposizione di cui all’art. 1 comma 236 della Legge di stabilità 2016 non preclude la copertura di posti in organico rimasti vacanti, né in via di principio preclude un ampliamento della pianta organica in base a necessità documentate e opportunamente motivate.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), 23 novembre 2016, n. 116
Quesito n. 255, COA di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 23 Novembre 2016- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
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