La risposta è resa nei seguenti termini.
L’art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce che “presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati”, così ribadendo il consolidato criterio della corrispondenza tra ordine degli avvocati e circondario di tribunale. A seguito del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, si è posto il problema della sopravvivenza dei Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi. Il Consiglio nazionale forense, per il tramite dell’Ufficio studi, ha reso a tale proposito, già il 22 luglio del 2013, un articolato parere nel quale ha escluso che la disposizione di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 155/12 rechi una norma implicita nel senso dell’automatica estinzione degli ordini costituiti presso Tribunali ormai soppressi a ciò ostando, per un verso, la riserva di legge in tema di disciplina degli ordini forensi e, per altro verso, l’esigenza di garantire l’autonomia funzionale, regolamentare ed organizzativa degli ordini forensi in quanto enti pubblici esponenziali delle comunità professionali locali.
In aggiunta, va ricordato che l’art. 65, comma 2, della legge, proroga i consigli circondariali in carica fino al 31 dicembre 2014. Solo dopo tale data, pertanto, si porrà il problema di un eventuale intervento del legislatore volto a riallineare circondari di tribunale ed ordini forensi.
Ne consegue che i Consigli dell’Ordine corrispondenti a tribunali soppressi restano ad oggi esistenti e nel pieno esercizio delle loro funzioni, ivi compresa quella di partecipare all’elezione dei consigli distrettuali di disciplina.
Questi ultimi, peraltro, ai sensi dell’art. 50 della legge n. 247/12 sono articolati sulla base degli esistenti distretti di Corte d’appello ed hanno competenza a decidere sui procedimenti disciplinari aperti nei confronti degli iscritti negli ordini del distretto o per fatti compiuti nel distretto (art. 51, comma 2, legge n. 247/12).
Nel caso specifico sottoposto all’esame di questa Commissione, bisogna pertanto considerare che, a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, si è determinato l’accorpamento del relativo circondario al Tribunale di Lagonegro e dunque al distretto di Corte d’Appello di Potenza. Ne consegue che, afferendo il COA di Sala Consilina al distretto di Corte d’Appello di Potenza, esso dovrà pertanto partecipare all’elezione del Consiglio distrettuale di disciplina di Potenza, che sarà chiamato, in futuro, ad esercitare la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo tenuto dall’Ordine di Sala Consilina.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 giugno 2014, n. 40
Quesito n. 399, COA di Potenza
Quesito n. 411, COA di Sala Consilina
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 20 Giugno 2014- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera (quesito)
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