I condizionamenti subiti dall’incolpato quale partner c.d. “debole” non scriminano né attenuano l’illecito disciplinare

La gravità dell’illecito disciplinare (nella specie, plurimi reati di turbativa d’asta attraverso la violazione del segreto di ufficio e la perpetrazione di falsi) non è scriminata né mitigata sotto il profilo della dosimetria della pena dal fatto che l’incolpato fosse il c.d. partner “debole” sotto il profilo psicologico e volitivo (nella specie, asseriti condizionamenti discendenti da rapporti di natura sentimentale con il correo), giacché l’avvocato deve sempre far prevalere le ragioni della dignità e del decoro della professione rispetto a quelle di natura personale, specie quando queste ultime non abbiano la natura di ineludibile necessità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 419 del 13 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 419 del 13 Novembre 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 19 Dicembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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