La legge di conversione del richiamato D.L. n. 22/2020 ha poi aggiunto che la predetta riduzione si applica – nell’ambito della medesima sessione – indipendentemente dalla data in cui sia stato conseguito il titolo (dunque, anche se anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2020, purché rientrante nella sessione prorogata).
Ne consegue che godono della riduzione della durata del tirocinio esclusivamente i laureati nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019. In mancanza di una modifica legislativa, non è pertanto possibile estendere il beneficio della riduzione in via interpretativa a laureati in diverse sessioni.
Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 23 ottobre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 23 Ottobre 2020- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
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