I COA di Palermo, Firenze e Milano hanno formulato analoghi quesiti, relativi alla interpretazione dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 22/2020, nella parte in cui dispone che la riduzione da diciotto a sedici mesi del periodo di tirocinio dovuta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si applica ai laureati che abbiano ottenuto il titolo nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019, come prorogata al 15.6.2020 dall’articolo 101 del D.L. n. 18/2020.

La legge di conversione del richiamato D.L. n. 22/2020 ha poi aggiunto che la predetta riduzione si applica – nell’ambito della medesima sessione – indipendentemente dalla data in cui sia stato conseguito il titolo (dunque, anche se anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2020, purché rientrante nella sessione prorogata).
Ne consegue che godono della riduzione della durata del tirocinio esclusivamente i laureati nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019. In mancanza di una modifica legislativa, non è pertanto possibile estendere il beneficio della riduzione in via interpretativa a laureati in diverse sessioni.

Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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