La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del processo penale, e manchi appunto la necessaria pregiudizialità (Nel caso di specie, il procedimento penale riguardava fatti diversi da quelli oggetto di procedimento disciplinare e peraltro pacifici e non contestati dallo stesso incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 30 Novembre 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15429 del 07 Luglio 2014 (respinge)
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