Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Luglio 2014 (radiazione)
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