Il termine di quindici giorni previsto dall’art. 37 r.d.l. 1578/33 per il deposito della decisione del C.O.A. in materia d’iscrizione o cancellazione all’albo non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la inefficacia del provvedimento adottato ma comporta soltanto lo spostamento del termine per l’impugnazione dinanzi al C.N.F.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 02 Maggio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 12 Novembre 2013 (cancellazione amm.va)
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