La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di specie, sollecitato dalll’esponente, il PM aveva impugnato l’archiviazione dell’esposto da parte del CDD sebbene, per i medesimi fatti, l’incolpato fosse stato assolto in sede penale, tanto in primo quanto in secondo grado, perché il fatto non sussiste. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 88 del 3 maggio 2021
NOTA:
Sulla diversa ipotesi di assoluzione in sede penale “perché il fatto non costituisce reato”, cfr. da ultimo Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 12902 del 13 maggio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.
Sull’ipotesi di proscioglimento in sede penale per prescrizione del reato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza n. 28 del 6 maggio 2019 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.
Sulla irrilevanza in sede disciplinare di benefici della non menzione e della sospensione della pena, nonché dell’amnistia e dell’indulto, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 42 del 12 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 03 Maggio 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 11 Settembre 2017 (archiviazione)
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