Gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 59 del 10 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 06 Marzo 2019 (avvertimento)
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