A differenza di quanto avveniva nel regime previgente (art. 51 R.D.L. n. 1578/1933), gli atti interruttivi della prescrizione disciplinare sono ora tipizzati e tassativi (art. 56 co. 3 L. n. 247/2012), ovvero: 1) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito; 2) la notifica della decisione del CDD; 3) la notifica della sentenza del CNF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 59 del 10 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 06 Marzo 2019 (avvertimento)
0 Comment