A differenza della attuale disciplina (art. 56, co. 3, L. n. 247/2012), nel regime previgente gli atti aventi portata interruttiva della prescrizione dell’azione disciplinare non erano tipizzati, ma erano all’uopo ritenuti idonei l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 286 del 28 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 286 del 28 Giugno 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 4 del 02 Settembre 2021 (sospensione)
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